28 Gennaio 2022
Legge europea 23 dicembre 2021, n. 238
Il 17 gennaio 2022 è’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (G.U. Serie generale n. 12), la legge europea 23 dicembre 2021, n. 238, che introduce importanti modifiche normative nell’ambito degli appalti pubblici e negli adempimenti a carico del direttore dei lavori, dell’esecutore e del Responsabile del procedimento (Rup), riguardanti l’adozione degli Stati di avanzamento lavori (Sal) e l’emissione del certificato di pagamento, in acconto e in saldo dell’esecuzione del contratto in corso.
Le disposizioni entrano in vigore dal 1° febbraio prossimo.
Di seguito le modifiche e le introduzioni apportate:
- Modifica dell’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici. Diventa possibile escludere un operatore economico in caso di violazioni fiscali non definitivamente accertate solo se di importo superiore a 35mila euro. Più nel dettaglio, si prevede l’emanazione di un decreto dei ministeri dell’Economia e delle Infrastrutture, che definisca quali sono le gravi violazione non definitivamente accertate in materia fiscale in base alle quali un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto. Il decreto dovrà definire i limiti e le condizioni che determinano l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni fiscali non definitivamente accertate «che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro».
- Le fondazioni senza scopo di lucro sono incluse tra i soggetti ammesse a partecipare alle gare per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria.
- Con modifica all’articolo 31 del Dlgs 50 del 2016 viene permesso al progettista incaricato di supportare il Responsabile unico del procedimento (Rup) di affidare a terzi consulenze specialistiche nei settori dell”energia, dell’ambiente, dell’acustica e in altri ambiti non attinenti alla disciplina dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze. Resta ferma la responsabilità del progettista sulle attività subappaltate.
- Nuove disposizioni all’interno dell’articolo 113-bis del Codice dei contratti pubblici in materia di SAL e Certificati di pagamento. Si introduce la possibilità da parte dell’esecutore di comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori, fermi restando i compiti del direttore dei lavori. Contestualmente alla verifica del raggiungimento delle condizioni contrattuali o contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori. Nel caso di difformità tra le valutazioni del DL e quelle dell’esecutore, il DL procede all’archiviazione della comunicazione da parte dell’esecutore oppure all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Il DL trasmette immediatamente il SAL al Rup, che emette il CP contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del Rup. Viene previsto, infine, che ogni certificato di pagamento emesso dal Rup sia annotato nel registro di contabilità